Art. 7.
(Prevenzione del disagio familiare).

      1. All'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nell'esercizio della funzione di consulenza e di assistenza nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il consultorio si avvale della collaborazione di un rappresentante delle associazioni che svolgono attività di mediazione familiare di cui all'articolo 342-ter, secondo comma, del codice civile e, ove occorra, delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio, indicate dalla consulta nazionale della associazioni familiari».